Compilazione Registri Verifiche Periodiche

Il datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n°81, integrato e modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n°106, ha l’obbligo di sottoporre le attrezzature di lavoro alle necessarie verifiche al fine di assicurarne la corretta installazione ed il buon funzionamento.

I risultati di queste verifiche devono essere annotati nello specifico Registro delle Verifiche Periodiche, il quale deve essere mantenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza per un periodo di almeno 5 anni.

Nel suddetto Registro sono presenti nel dettaglio gli interventi di controllo visivo e funzionale delle parti che compongono la macchina o attrezzatura, suddivisi  per periodicità; inoltre, in ogni scheda la verifica deve essere firmata dal responsabile incaricato dal Datore di Lavoro.

Per Legge, ci sono varie tipologie di macchine soggette alla redazione e compilazione del Registro delle verifiche periodiche ed è importante sapere che, in sede di ispezione ed indagine da parte dell’organo di vigilanza, si potrebbe incorrere in contestazioni, con successiva redazione di specifico verbale a causa della mancata compilazione del registro in oggetto.

Si raccomanda a tutte le aziende di verificare la presenza di detto registro e la sua regolare  compilazione, rispettando le tempistiche della periodicità delle singole parti componenti.

Per poter essere in regola,  ricordiamo quali sono le macchine e le attrezzature per le quali tali registri sono obbligatori:

  • Carrello elevatore
  • Carrello elevatore elettrico a timone
  • Carro raccolta frutta
  • Carro ponte
  • Compressori
  • Macchine semoventi con braccio telescopico
  • Argani dei ponti sospesi
  • Argani a bandiera
  • Funi e catene
  • Autoclavi e recipienti a pressione
  • Presse enologiche
  • Ascensori
  • Montacarichi
  • Piattaforme aeree con o senza stabilizzatori
  • Piattaforme a pantografo
  • Camion con gru
  • Gru da cantiere
  • Gru a bandiera e semovente
  • Montante sollevatore applicato alla trattrice
  • Sistemi di protezione contro la caduta dall’alto
  • Impianti termici superiori a 116 kw
  • Autoclave ad acqua
  • Idroestrattori