Chiarimenti riguardanti obbligo di adesione al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).
Con la presente, lo studio Labhor viene ad informarVi quanto segue.
Il Decreto emanato il 24 aprile 2014 dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare descrive le modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale, specificando le categorie dei soggetti obbligati ad aderire al sistema in oggetto ed adotta le disposizioni attuative dell’articolo 188-ter comma 3, del D.lgs 152 del 2006.
In particolare esclude, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera pp) del D.lgs 152 del 2006, e quindi vengono esonerati dalla partecipazione al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
L’articolo 2135 del codice civile, in particolare precisa il termine “imprenditore agricolo”, includendo in tale definizione chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse.
Pertanto sulla base dell’articolo 183, comma 1, lettera pp) del D.lgs 152/2006 le imprese agricole, sono esonerate dalla partecipazione al SISTRI, purché si avvalgano di un sistema organizzato di raccolta per specifiche tipologie di rifiuti. Tale accordo di programma o convenzione-quadro dovrà essere certificato da un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.
Per qualsiasi chiarimento o informazione a riguardo, lo Studio Labhor è a vostra disposizione.