Nuova direttiva comunitaria privacy in materia di trattamento dei dati personali

A seguito di una integrazione della normativa sulla protezione dei dati personali e della tutela della privacy che è entrata in vigore in data 25 maggio 2018 riportiamo quanto segue.

               

Con lo scopo di armonizzare il livello di tutela dei diritti delle persone riguardo cd.”pacchetto protezione dati” sono stati introdotti:

               

·        Un nuovo regolamento ( “NUOVO REGOLAMENTO”) concernente la “tutela delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati”, volto a disciplinare i trattamenti di dati personali , sia nel settore pubblico che nel settore privato;

·        Una nuova direttiva ( “ NUOVA DIRETTIVA”) indirizzata alla” regolamentazione dei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini , nonché all’esecuzione delle sanzioni penali”.

 

Questo nuovo pacchetto di protezione dei dati mira ad adeguare lo Stato di fatto rispetto all’evoluzione tecnologica che ha determinato un aumento dei flussi informativi ,introducendo novità .

 

L’ambito di applicazione territoriale della  direttiva è rivolta a tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Inoltre, ridefinisce le figure di titolare e responsabile, attribuendo loro obblighi ulteriori : con il nuovo regolamento il titolare ha un ruolo più proattivo ed obblighi più pregnanti , finalizzati non soltanto al formalistico rispetto delle regole, ma anche all’adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e organizzativi necessari a garantire la conformità effettiva dei trattamenti , anche sotto il profilo della sicurezza.

 

Sono stati introdotti anche nuovi obblighi di Trasparenza, con riferimento alla modalità di trattamento dei dati.

 

L’ampliamento della direttiva tocca anche la Violazione dei dati , prevedendo che, non solo i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico abbiano l’obbligo di comunicare al Garante  ( e in determinati casi anche al cliente) l’avvenuta violazione  dei dati personali , ma nello specifico , il Responsabile deve informare il Titolare senza indugio di ogni eventuale violazione entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

 

Si vede necessario, in alcuni casi, effettuare anche una” Valutazione d’Impatto” ad opera dell’autorità di controllo (Garante)

 

Essa deve contenere una descrizione dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento ; una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità; una valutazione per i rischi, per i diritti e le libertà degli interessati e le misure previste per affrontare i suddetti.

 

Il Responsabile e il Titolare devono tenere un registro delle attività di trattamento in forma scritta , ovvero , un Registro delle attività di trattamento : tale obbligo non sussiste per le imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti.

 

 

 

L’interessato ha il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i suoi dati personali, quando, non sono più necessari alle finalità per le quali sono stati raccolti e quando abbia ritirato il consenso o si sia opposto al trattamento, oppure quando gli stessi non sono conformi al Nuovo Regolamento.

 

 

            Lo studio Labhor si è organizzato anche per fornire alle aziende le procedure e la modulistica più idonea per l’applicazione della nuova privacy

Informativa sui MOCA

Con la presente lo studio Labhor viene a ricordarVi che è entrato in vigore lo scorso 2 Aprile il Decreto Legislativo n° 29 del 10/02/2017 , che stabilisce la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dal Regolamento CE n° 1935/2004 che norma i materiali e gli oggetti che possono venire a contatto con gli alimenti, i cosidetti MOCA ( Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti ) cioè piatti, bicchieri, posate, bottiglie, coltelli da lavoro, carta da incarto, pellicole di plastica, bicchieri e piatti di plastica, etichette a contatto con gli alimenti, scatole della pizza, imballaggi etc..

Il Regolamento CE 1935/2004 stabilisce i requisiti generali a cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti in questione, in particolare il regolamento stabilisce che tutti i materiali ed oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione ed in condizione di impiego normale o prevedibile, non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da :

–        Costituire un pericolo per la salute

–        Comportare una modifica nei prodotti alimentari

–        Comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche

. I MOCA dovrebbero essere sufficientemente inerti da evitare che i loro componenti incidano negativamente sulla salute del consumatore o influenzino la qualità degli alimenti.

            Le norme sui MOCA riguardano in primo luogo produttori, importatori e distributori di tali materiali ma anche gli utilizzatori , vale a dire gli operatori alimentari che dovranno seguire le istruzioni corrette per l’impiego riportate sulle etichette dei prodotti MOCA.

            I produttori di MOCA devono garantire una comunicazione adeguata sull’impiego sicuro dei prodotti. Tale comunicazione deve essere indirizzata agli utilizzatori a valle nella catena degli approvvigionamenti per garantire l’uso corretto di materiali intermedi e deve anche contenere le istruzioni destinate ai consumatori, per informarli sull’uso sicuro e corretto degli oggetti se necessario.

            La comunicazione nell’ambito degli approvvigionamenti si realizza tramite la Dichiarazione di Conformità. Lo strumento principale per comunicare con rivenditori e consumatori è costituito dall’etichettatura. I rivenditori e i consumatori devono quindi prestare attenzione a seguire le istruzioni corrette per l’impiego, al fine di evitare la contaminazione degli alimenti con sostanze provenienti dal materiale.

Informativa per Manutentori del Verde

Con la presente lo studio Labhor viene a ricordarVi che con la delibera della giunta regionale n° 444/2018 che attualizza la legge 154/2016, da febbraio 2019 per esercitare in Emilia Romagna il ruolo di Titolari e Preposti di imprese di giardinaggio sarà necessario frequentare un corso di abilitazione da 180 ore.

            Gli operatori del settore per lavorare dovranno dimostrare di possedere una formazione adeguata ed esperienza pregressa , oppure frequentare un corso di qualifica professionale. La novità riguarda quindi sia le imprese già in attività che chi intende avviare ex-novo un’attività nel settore.

            Chi esercita già la professione di manutentore del verde potrà richiedere l’esenzione dalla frequenza del corso di formazione. Ciò vale per tutte le persone che hanno già maturato una esperienza di almeno due anni come titolari, soci, dipendenti, collaboratori familiari e apprendisti di aziende iscritte al registro delle imprese con il codice ATECO 81.30.00, anche come codice secondario.

            L’esenzione sarà applicata alle persone iscritte in ordini professionali del settore agrario/forestale o in possesso del titolo di studio idoneo, come la qualifica professionale di Operatore Agricolo, le qualifiche di Giardiniere o Operatore del verde, il diploma di istruzione superiore, laurea o master in discipline agrarie, ambientali e naturalistiche.

            Le richieste di esenzione dovranno essere presentate entro il 21 febbraio 2020 agli organismi preposti all’iscrizione al registro delle Imprese della CCIA o agli Albi delle Imprese Artigiane.

            La presentazione di tutta la documentazione deve avvenire entro 24 mesi dalla data di stipula dell’accordo medesimo ovvero dal 22/02/2018

            Dovranno invece frequentare il corso di abilitazione professionale di 180 ore le persone che non possiedono un titolo di studio in discipline agrarie o paesaggistiche o che intendono avviare una nuova impresa di manutenzione del verde.

Dovranno frequentare il corso anche i titolari e i preposti di aziende che si occupano ( anche secondariamente ) di manutenzione del verde a partire dalla data del 23 febbraio 2016.

LAVORI ALL’INTERNO DEI BIODIGESTORI

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno del Biodigestore, è tenuto a verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese stesse o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione.

Per sensibilizzare le aziende su questo tema, ricordiamo gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione all’art. 26 e al Titolo IV del D.lgs n. 81/2008 e che il committente, per i lavori della durata superiore ai cinque uomini giorni, allo scopo di documentare le misure adottate per eliminare o quanto meno ridurre, le interferenze in caso di contratto d’appalto o contratto d’opera è tenuto a redigere per iscritto un Documento di valutazione sui rischi interferenti.

DISCIPLINA DELL’ALBO DELLE IMPRESE FORESTALI DELL’EMILIA-ROMAGNA

      Informativa sulla disciplina dell’Albo delle imprese forestali dell’Emilia-Romagna

        Con la delibera regionale 1021_2015 viene disciplinato l’Albo delle imprese forestali dell’Emilia – Romagna, istituito dall\’articolo 3-bis) della L.R. n. 30/1981.

La direttiva definisce i requisiti per l’iscrizione all’Albo delle imprese forestali, le quali vengono distinte secondo le seguenti categorie:

 

Categoria A:

 

Imprese, anche individuali, che svolgono le attività forestali elencate al precedente comma 1 in via continuativa o prevalente

 

Categoria B:

 

Imprese, anche individuali o cooperative, che occupino, anche a tempo determinato, almeno n. 3 addetti o soci/lavoratori che svolgano le attività forestali in via continuativa o prevalente, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni nazionali di maggior rappresentanza del settore

 

Categoria C:

 

Imprese agricole come definite all\’articolo 2135 del codice civile, iscritte all’anagrafe delle aziende agricole (ai sensi del D.P.R. 503/1999) e in possesso di partita IVA, con centro aziendale ubicato in Emilia-Romagna e che operano in ambito agricolo e forestale in via continuativa o prevalente

 

L ’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per:

 

 

a)     eseguire servizi e lavori pubblici forestali affidati da pubbliche amministrazioni, ferma restando l’applicazione dell’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006, degli articoli 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 per le relative categorie di lavori, e dell’art. 49 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006;

b)      ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà pubblica, ai sensi dell\’articolo 7, comma 1, del d.lgs. n. 227/2001;

c)     presentare domande o comunicazioni, direttamente, attraverso la procedura informatizzata, anche in sostituzione dei proprietari dei boschi e secondo quanto riportato nella direttiva che disciplina l’uso del sistema informativo, per utilizzazioni di tipo commerciale con le modalità previste dagli artt. 2) e 3) delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;

d) eseguire servizi e lavori forestali su aree in possesso di privati.

In particolare l’iscrizione ad una delle 3 categorie permette di:

–        per la categoria A di eseguire le attività previste alle lettere c) e d);

–        per la categoria B di eseguire le attività previste alle lettere a), b), c), d);

–        per la categoria C di eseguire le attività previste alle lettere b), c), d).

 

 

La normativa che regola l’iscrizione all’Albo delle Imprese forestali prevede obblighi di formazione per le Imprese interessate.

 

I percorsi formativi riconosciuti dalla Regione contengono insegnamenti teorici ed esercitazioni pratiche. Sono tenute verifiche di apprendimento intermedie e finali per valutare la conoscenza delle giuste procedure operative nonché dei principali aspetti normativi necessari al rilascio dei “Certificati di competenza

 

Per le Imprese iscritte nella Categoria B, a partire dal 01/07/2018, sia per il mantenimento che per le nuove iscrizioni, la capacità tecnica-professionale dovrà essere dimostrata da: 

–        idonea documentazione attestante la presenza nel proprio organico di almeno un addetto in possesso di qualifica di Operatore forestale (durata complessiva n. 240 ore), suddiviso in 4 “Unità di competenza” (Configurazione del cantiere forestale; Strutturazione del cantiere forestale; Taglio, allestimento del legname; Concentramento e movimentazione all’imposto)

–        idonea documentazione attestante la presenza nel proprio organico di almeno due addetti in possesso della certificazione dell’Unità di Competenza “Taglio, allestimento del legname”, riconosciuto dalla Regione all’interno del percorso formativo per l’ottenimento della qualifica di Operatore forestale. 

 

 

Dopo tale data non saranno più accettate richieste di iscrizione attraverso il riconoscimento dell\’esperienza lavorativa e per le Imprese già iscritte che non risulteranno in possesso dei requisiti di cui sopra sarà avviato il procedimento di cancellazione dall’Albo.

 

Per le Imprese iscritte nelle Categorie A e C, a partire dal 01/01/2021, la capacità tecnica-professionale dovrà essere dimostrata da idonea documentazione attestante la presenza nel proprio organico di almeno due addetti in possesso della certificazione dell’Unità di Competenza “Taglio, allestimento del legname”, riconosciuto dalla Regione all’interno del percorso formativo per l’ottenimento della qualifica di Operatore forestale, anche in questo caso sia per il mantenimento che per le nuove iscrizioni. 

Per ottenere le certificazioni relative alle singole “Unità di Competenza” potrebbe essere necessario dover frequentare più di un corso di formazione, a seconda della durata e dei contenuti dei singoli pacchetti formativi.

 

TIROCINANTI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

              In seguito a grave infortunio accorso ad un tirocinante in alternanza scuola-lavoro, siamo ad evidenziare quanto segue:  

             L’articolo 2 del Testo Unico del D.Lgs 81/2008 prevede che l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari ed il partecipante ai corsi di formazione professionale, nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione, sia equiparato al lavoratore.

            Pertanto gli alunni in alternanza scuola-lavoro presso le aziende, devono essere adeguatamente informati sui rischi esistenti, in presenza di rischi specifici devono utilizzare i D.P.I., ove necessario devono essere accompagnati da personale interno e rimanere sotto la sua costante vigilanza in tutto; tutto ciò deve essere previsto nel piano di sicurezza e di tali soggetti si deve tener conto, in particolare nell\’organizzazione e gestione dei servizi di emergenza.

 

 

 

          Considerato che, nelle Scuole secondarie di secondo grado gli alunni sono equiparati ai lavoratori sia nei laboratori che nei percorsi di Alternanza scuola-lavoro, devono ricevere informazioni sulla gestione dell\’Emergenza e sull\’utilizzo della struttura, nonché sul sistema prevenzionistico, e una formazione specifica sull\’utilizzo dei laboratori e nei percorsi di Alternanza scuola-lavoro, in quanto l\’equiparazione estende gli obblighi derivanti dagli art 36 e 37 del Testo Unico D.Lgs 81/2008.

 

 

 

            Occorre pertanto prevedere nel documento di Valutazione dei Rischi l\’eventuale presenza di Tirocinanti in alternanza scuola-lavoro e le loro competenze.

             Anche il  Dirigente scolastico deve richiedere e verificare che l\’azienda ospitante fornisca agli studenti-lavoratori in alternanza scuola lavoro il dovuto addestramento, la fornitura di DPI, la formazione sulle procedure di emergenza, la sorveglianza sanitaria se dovuta.

ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE

Sulla base della legge 5 febbraio 1992 n. 122 che reca disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina l’attività di autoriparazione, ovvero l’attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi i ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, si evidenzia che rientrano nell’attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore nonché l’installazione, sugli stessi, di impianti e componenti fissi.

 

L’attività di autoriparazione si distingue nelle seguenti sezioni:

– Meccanica e motoristica

– Carrozzeria

– Elettrauto

– Gommista

Non rientrano nell’attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l’attività di commercio di veicoli.

Le imprese, ditte individuali o società, che intendano svolgere attività di autoriparazione sono abilitate tramite la designazione di un responsabile tecnico che abbia con l’impresa un rapporto d’immedesimazione, in possesso dei requisiti personali per ciascuna delle attività per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione nell’apposita sezione della camera di commercio.

 

Il responsabile tecnico deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

·       Diploma di laurea o diploma di istruzione secondaria di secondo grado, in materia tecnica attinente l’attività;

·       Corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dirette dipendenze di imprese operanti nel settore per cui si chiede l’abilitazione, nell’arco degli ultimi cinque anni;

·       Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un’impresa del settore per cui si chiede l’abilitazione, per un periodo non inferiore a 3 anni nell’arco degli ultimi 5 anni, in qualità di operaio qualificato.

Il responsabile tecnico, oltre ai requisiti tecnico professionali, deve possedere i seguenti requisiti personali:

·       Essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, ovvero in uno Stato anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;

·       Non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell’esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all’art.1 comma 2 della legge 122/92, per i quali è prevista una pena detentiva;

·       La Regione Emilia Romagna, con regolamento 23 dicembre 2008 n. 2, in vigore dal 25/12/2008, ha abolito l’obbligo di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica al lavoro richiesto dall’art. 7 comma 1, lettera c) della legge 122/92.

E’ inoltre necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui alla D.Lgs. 159/2011 art.67 (normativa antimafia) nei confronti dei soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs.159/2011.

 

 

L’impresa deve disporre di spazi e di locali, per la cui utilizzazione in relazione all’attività sono state acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative, idonei a contenere i veicoli oggetto di intervento e le attrezzature e le strumentazioni occorrenti per l’esercizio dell’attività.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’art.49 comma 4 bis della Legge 122 del 30.07.2010, che ha riformulato l’art.19 della L.241/1990, introduce la SCIA: segnalazione certificata di inizio attività (che sostituisce la dichiarazione di inizio attività).

 

 

L’impresa che intenda iniziare un’attività rientrante in una o più sezioni disciplinate dall’art. 1 della Legge 122/92, deve presentare su apposito modulo la SCIA, che potrà essere presentata contestualmente alla Comunicazione unica.

 

 

SICUREZZA DEI LAVORATORI ESPOSTI AI CAMPI ELETTROMAGNETICI: DIRETTIVA 2013/35/UE

A seguito della pubblicazione della direttiva 2013/35/UE, entreranno in vigore le nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da esposizione ai campi elettromagnetici.

La direttiva riguarda gli effetti diretti ed indiretti accertati che sono provocati dai campi elettromagnetici, ma non affronta le ipotesi di effetti a lungo termine sulla salute.

Gli effetti diretti sono separati in effetti non termici, come la stimolazione di nervi, muscoli ed organi sensoriali, ed effetti termici, come il riscaldamento dei tessuti. Gli effetti indiretti si verificano quando la presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico può costituire la causa di un rischio per la sicurezza o la salute.

 

Si precisa che, già il D.Lgs 81/08, prevedeva l’obbligo valutativo del rischio da esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici. L’adeguamento alla nuova direttiva comporterà un aggiornamento delle misure con un confronto con i nuovi limiti di esposizione.

I datori di lavoro devono predisporre la documentazione che attesti la valutazione e, quando necessario, la misura o il calcolo del livello dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. I dati ottenuti dalla valutazione vanno a costituire parte integrante del “Documento di Valutazione del Rischio.”

 

            Tutti i clienti che si trovano ad operare in presenza di sorgenti di campo elettromagnetico sono tenuti al rispetto della normativa suddetta attraverso valutazione del rischio e a non superare i valori limite stabiliti dalla legge.

 

            A titolo di esempio citiamo tra le più diffuse fonti di rischio le seguenti:

·       Sistemi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, linee e quadri elettrici;

·       Reti wireless, cordless aziendali, centri di calcolo, ecc.

·       Ogni altro strumento da ufficio o industriale, i sistemi antincendio e di sicurezza, macchine terapeutiche.

·       Operazioni di saldatura, ecc..

 

CONFLITTI FRA DIPENDENTI

La presente per comunicare che a seguito di un aumento dei conflitti tra dipendenti nelle aziende, che sfociano in aggressioni fisiche oltre che verbali, si rende necessario inserire tale rischio nel documento di valutazione dei rischi.

 

I conflitti tra dipendenti oltre a “disturbare” il clima e la produttività dell’ambiente di lavoro se non risolti possono degenerare e sfociare in azioni anche pericolose che possono minare la salute e il benessere dei lavoratori. Si consiglia pertanto la redazione di un “Regolamento aziendale con codice disciplinare“, in modo che i dipendenti siano informati delle eventuali conseguenze delle loro azioni.

 

Lo studio Labhor ha provveduto alla stesura di una scheda dei rischi “Conflitti tra dipendenti” da allegare al documento di valutazione per chi l’ha già presente in azienda. In caso vogliate procedere all’elaborazione del Regolamento aziendale con codice disciplinare potete contattare i nostri uffici per accordi in merito.

 

 

FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI NUOVI ASSUNTI

Con la presente lo studio Labhor viene a ricordarVi che tutti i nuovi assunti devono essere adeguatamente informati, formati ed addestrati sui rischi presenti nei luoghi di lavoro e dovuti alla mansione che andranno a svolgere in azienda.

In particolare si ricorda che i nuovi assunti che effettueranno più di 50 giornate di lavoro devono essere adeguatamente informati e formati secondo quanto concerne l’Art 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e sulla base dei contenuti dell’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011.

Per i lavoratori stagionali del settore agricolo che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a 50 nell’anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali, il datore di lavoro deve effettuare una formazione semplificata contenente indicazioni idonee a fornire conoscenze per l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi.

Inoltre, ricordiamo che alcune tipologie di macchine come piattaforme aeree, gru a torre, gru mobili, camion con gru, muletti, trattori, escavatori, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli e pompe per calcestruzzo, possono essere utilizzate solo da personale adeguatamente addestrato sulla base dell’Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012.

Per l’espletamento del lavoro, tutti gli addetti devono essere dotati di idonei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) sulla base dei rischi cui sono soggetti.