VERIFICA PERIODICA BIENNALE PER I CARRI RACCOLTA FRUTTA

Lo Studio Labhor ricorda alle aziende che i carri semoventi a piattaforma elevabile per la raccolta frutta, sono inquadrati legislativamente come “impianti speciali” nel punto 9 del D.M. 04/03/82 e rientrano nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e sono da sottoporre a verifiche periodiche biennale.

All’atto dell’acquisto e prima di metterlo in funzione occorre fare una denuncia di messa a servizio presso il Dipartimento INAIL di competenza; prima della scadenza dei 2 anni, bisogna inoltrare sempre all’INAIL di competenza la richiesta di prima verifica peridoica indicando il soggetto abilitato nel caso in cui l’Ente titolare non riesca ad effettuarla entro 60gg dalla richiesta. Successivamente allo scadere di ogni biennio bisogna richiedere la verifica periodica dell’azienda USL indicando il soggetto abilitato nel caso in cui l’Ente titolare nonr eisca ad effettuarla entro 30gg dalla richiesta.

 

PATENTINO FITOSANITARIO: NOVITA’ D.M. 22/01/2014

 

 Il nuovo Decreto Ministeriale del 22/01/2014, ha stabilito variazioni rilevanti riguardo la formazione obbligatoria per l’assegnazione del certificato di abilitazione (patentino) e gli utilizzatori che usufruiscono di tale patentino.

A partire dal 26 novembre 2015, il patentino sarà INDISPENSABILE per i CAPI AZIENDA e gli UTILIZZATORI acquistare tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale. Chi non ne sarà in possesso, potrà utilizzare esclusivamente prodotti destinati ad utilizzo non professionale. Ciò significa che tutti coloro che acquistano, manipolano e distribuiscono i prodotti fitosanitari, dovranno avere il patentino.

Per prodotti ad USO PROFESSIONALE si intendono tutti i formulati attualmente in commercio ad esclusione di quelli per le piante ornamentali (PPO). Ne fanno parte quindi i molto tossici (T+), i tossici (T), i nocivi (Xn), e nuovi entrati gli IRRITANTI (Xi) e i NON CLASSIFICATI (Nc).

 

Siamo inoltre a comunicarVi che dal 26 novembre 2014 entra in vigore il nuovo programma della formazione per l’ottenimento del patentino, che comprende:

 

–                                 corso base per il rilascio del certificato di abilitazione con durata di 20 ore + esame finale;

–                                 corso di aggiornamento per il rinnovo del certificato di abilitazione con durata di 12 ore + test finale.

RISCHIO ELETTRICO: PERSONALE ADDETTO ALLA ESCUZIONE DI LAVORI ELETTRICI ED ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Lo Studio Labhor ricorda alle aziende che è vietato eseguire manutenzioni o lavorazioni sugli impianti elettrici senza adeguata formazione specifica, ed evidenzia la necessità per gli eventuali lavoratori che si pensa di designare a questo compito, di seguire un corso di formazione PES- PAV come descritto nel paragafo successivo. Con la presente avvertiamo che si sta attivando un corso di due giornate in programma a Ravenna il 2 e il 4 Dicembre 2014, organizzato da ” Ottima”. Per informazioni consultare il sito www.ottima.it settore FORMAZIONE.

Un lavoro elettrico deve essere eseguito da una persona che abbia conoscenze, esperienza, informazioni idonee per eseguire in sicurezza il lavoro (CEI 11-48 art.4.2).

La norma CEI 11-48 distingue due tipi di persone addestrate:

  1. PES (persona esperta) persona formata ed esperta di cui alla norma CEI 11-27/1 art. 4.1 e variante V1 alla norma CEI 11-1; in particolare, persona che, con adeguata attivitàe/o percorso formativo e maturata esperienza, ha acquisito quanto segue:
  • conoscenze generali dell’infortunistica elettrica;
  • completa conoscenza della problematica infortunistica per almeno una precisa tipologia di lavori;
  • capacità di affrontare in autonomia l’organizzazione e l’esecuzione in sicurezza di qualsiasi lavoro di precisa tipologia;
  • capacità di valutare i rischi elettrici connessi con il lavoro e di mettere in atto le misure idonee a ridurli o a eliminarli;
  • capacità di affrontare gli imprevisti che possono accadere in occasione di lavori elettrici;
  • capacità di informare e istruire correttamente una PAV affichè esegua un lavoro in sicurezza.
  1. PAV (persona avvertita) persona formata ed istruita di cui alla morma CEI 11-27/1 art 4.1 e variante V1 alla norma CEI 11-1; in particolare, persona che, con adeguata  formazione, ha acquisito quanto segue:
  • conoscenza dell’antinfortunistica elettrica relativa a precise tipologie di lavoro;
  • capacità di comprendere le istruzioni fornite da una PES per una precisa tipologia di lavori;
  • capacità di organizzare ed eseguire in sicurezza in lavoro di una precisa tipologia, dopo aver ricevuto istruzioni da una PES;
  • capacità di affrontare le difficoltà previste;
  • capacità di riconoscere ed affrontare i pericoli connessi propriamente all’attività elettrica che è chiamata ad eseguire.

Esiste anche la categoria delle persone non addestrate, definite PEC “persona comune” sia in CEI 11-48 che in CEI 11-27/1. Persona NON esperta e NON avvertita nel campo delle attività elettriche.

Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso:

 

 

1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 80, comma 2.

 

 

 

 

 

2. Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:

a) dell’articolo 70, comma 1;

b) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’allegato V, parte II;

c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;

d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;

e) degli articoli 80, comma 2, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.

3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione:

a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell’allegato V, parte II;

b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell’allegato VI;

c) dell’articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);

d) dell’articolo 80, commi 3 e 4.

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 per la violazione:

a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell’allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;

b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell’allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 2, e commi 6, 9, 10 e 11;

c) dell’articolo 77, comma 4, lettere c) e g);

d) dell’articolo 86, commi 1 e 3.

5. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell’illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi.

L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede diù contestazione, i diversi precetti violati.

7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro per la violazione dell’articolo 72.

 

 

 

 

 

PREVENZIONE INCENDI PER I SERBATOI MOBILI DI GASOLIO

Lo studio Labhor viene ad informarVi che, in seguito al Decreto del 24 Giugno 2014, ( legge 24 giugno 2014 n° 91 in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n° 144) coordinato con la legge di conversione 11 Agosto 2014, n° 116…. articolo 1 bis Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni prevede che ….ai fini dell’applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi è stato stabilito che gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche se muniti di erogatore, etc…. non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al DPR 1° Agosto 2011 n° 151 ( cioè a presentare una specifica pratica di prevenzione incendi al competente comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ). Per tutte le altre attività, ( artigiani, industria, trasporti, etc..) rimane l’obbligo dai 1000 litri in sù.

 

In relazione a quanto sopraindicato, come dichiarato nella nostra circolare 33 del 2013, la proroga di obbligo per presentare la S.C.I.A. ( ex certificato di prevenzione incendi) era stata ulteriormente prorogata con questa normativa fino al 7 ottobre 2014, dall’ 8 ottobre 2014 vengono a decadere tutte le proroghe.

 

Ricordiamo che tutte le cisterne di gasolio anche se non ricadono sotto la prevenzione incendi ( sopra i 6 metri cubi), devono avere particolari requisiti come indicato dal DM del 12/09/2003 , illustrati di seguito.

 

REQUISITI CISTERNE DI GASOLIO

 

  • MODALITA’ DI INSTALLAZIONE

1_I contenitori- distributori rimovibili possono essere messi in opera se muniti di :

a) dichiarazione di conformità al prototipo approvato

b) manuale di installazione, uso e manutenzione

c) targa di identificazione, punzonata in posizione visibile, riportante:

          il nome e l’indirizzo del costruttore;

            l’anno di costruzione ed il numero di matricola,

            la capacità geometrica, lo spessore ed il materiale del contenitore;

            la pressione di collaudo del contenitore;

            gli estremi dell’atto di approvazione.

2-I contenitori-distributori devono essere installati esclusivamente su aree a cielo libero. E’ vietata l’installazione in rampe carrabili, su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi.

 

3-Le piazzole di posa dei contenitori-distributori devono risultare in piano e rialzate di almeno 15 cm rispetto al livello del terreno sottostante.

4-I contenitori-distributori devono essere provvisti di bacino di contenimento, di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore-distributore stesso, e di tettoia di protezione agli agenti atmosferici realizzata in materiale con combustibile.

5-I contenitori-distributori, ed il relativo bacino di contenimento, se di tipo prefabbricato, devono essere saldamente ancorati al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e l’esercizio e per resistere ad eventuali spinte idrostatiche.

6-Lo sfiato del tubo di equilibrio deve essere posizionato all’altezza di m 2.40 dal piano di calpestio e deve essere dotato di apposito dispositivo tagliafiamma.

7-Il grado di riempimento dei contenitori-distributori deve essere non maggiore del 90% della capacità geometrica degli stessi;

 

  • DISTANZE MINIME DI SICUREZZA:

– a) fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non compresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione, 5 mt

– b) fabbricati e/o locali destinati in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, collettività, luoghi di riunione, di trattenimento, o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, 10 mt.

– c) linee ferroviarie e tranviarie: 15 mt, fatta salva in ogni caso l’applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito

– d) proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione : 6 mt

  • DISTANZE DI PROTEZIONE:

Rispetto al perimetro dei contenitori-distributori ( con esclusione del bacino di contenimento) deve essere osservata una distanza di protezione di almeno 3 mt.

  • RECINZIONE:

1- I contenitori- distributori devono essere ubicati in apposita zona delimitata da recinzione in rete metallica alta almeno 1,8 mt e dotata di porta apribile verso l’esterno, chiudibile con serratura o lucchetto

2- Nel caso di depositi collocati in attività provviste di recinzione propria, la recinzione di cui al comma precedente non è necessaria.

ALTRE MISURE DI SICUREZZA:

1- I contenitori- distributori devono essere contornati da un area, avente ampiezza non minore di 3 mt, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio

2- In prossimità dei contenitori- distributori non devono essere depositati materiali di alcun genere

3- Appositi cartelli fissi ben visibili devono segnalare il divieto di avvicinarsi al deposito da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere.

4- Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i recapiti telefonici dei Vigili del fuoco e del tecnico della ditta distributrice del carburante da contattare in caso di emergenza.

 

  • IMPIANTO ELETTRICO E MESSA A TERRA

    1-Gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzate ed installate in conformità a quanto previsto dalle leggi .

    2-Il contenitore-distributore deve essere dotato di dispositivo di blocco dell’erogazione che intercetti l’alimentazione elettrica al motore del gruppo erogatore in caso di basso livello carburante nel contenitore.

    3-Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea messa a terra.

  • ESTINTORI

1-In prossimità del contenitore-distributore, devono essere tenuti almeno due estintori portatili aventi carica minima pari a 6Kg e capacità estinguente non inferiore a 21°-89B-C e un estintore carrellato avente carica nominale non minore di 30 Kg e capacità estinguente non inferiore a B3.

Inoltre devono essere rispettate le seguenti norme di esercizio:

a)    il personale addetto al riempimento del contenitore-distributore, prima di iniziare le operazioni, deve:

 

assicurarsi della quantità di prodotto che il contenitore-distributore può ricevere;verificare l’efficacia delle apparecchiature a corredo del contenitore-distributore e l’assenza di perdite; effettuare il collegamento equipotenziale tra autocisterna e punto di riempimento; verificare il rispetto dei divieti al contorno del contenitore-distributore;

b)     il contenitore-distributore deve essere trasportato scarico.

CORSO FORMAZIONE PER LAVORATORI IN SPAZI E AMBIENTI CONFINATI – 02-09-2014

Lo studio Labhor ha in programmazione nel mese di Settembre un corso di formazione di base per lo svolgimento dei lavori in spazi confinati.

Il corso si terrà in data 02/09/2014 dalle ore 8.30 alle 12.30 per la parte teorica e nel pomeriggio dalle 13.30 per le prove pratiche.

 Questo per dare la possibilità a tutte le aziende interessate di provvedere a fornire ai lavoratori addetti, una formazione adeguata necessaria per lavorare in sicurezza.

In particolar modo vorremmo sottolineare l’importanza di questo intervento formativo a tutte le aziende che impiegano lavoratori addetti per la manutenzione, pulizia, e  quant’altro in spazi confinati così come serbatoi, silos, reti fognarie, cisterne aperte, vasche, impianti a biogas, etc.

 Nel caso siate interessati a partecipare al corso in oggetto e/o avere ulteriori informazioni, non esitate a contattarci al Tel: 0544/684205 oppure mandare una mail tramite il nostro sito.

 

OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

Informativa concernente gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione all’art. 26 e al Titolo IV del D.lgs n. 81/2008.

Con la presente, lo studio Labhor viene ad informarVi che, il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo è tenuto a verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione.

La predetta verifica deve essere effettuata attraverso la prassi prevista richiedendo all’impresa appaltatrice la seguente documentazione specifica:

  • Acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

 

  • Acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

 

  • Acquisizione di una copia del documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 81/08, per le attività che l’appaltatore si troverà a svolgere nei luoghi di lavoro del committente (se all’impresa si applica il D.Lgs 81/08 e succ. mod.) firmato dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Capo cantiniere/Preposto, dal Medico Competente e dal RLS se nominati.

 

  • Ottenimento dell’elenco delle macchine, attrezzature e opere provvisionali di proprietà e competenza della ditta appaltatrice che verranno utilizzate nelle diverse attività oggetto dell’appalto/lavoro/fornitura, con le relative documentazioni attestanti la regolare conformità delle stesse;

 

  • Ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC), cioè l’attestazione dell’assolvimento, da parte dell’impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;

 

  • Copia della polizza assicurativa RCT e RCO, se presenti;

 

  • Dichiarazione da parte dell’impresa appaltatrice, di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi.

Inoltre siamo a ricordare che il committente, per i lavori della durata superiore ai due giorni, allo scopo di documentare le misure adottate per eliminare o quanto meno ridurre, le interferenze in caso di contratto d’appalto o contratto d’opera è obbligato a redigere per iscritto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI).

Per qualsiasi chiarimento o informazione a riguardo, lo Studio Labhor è a vostra disposizione.

ADESIONE SISTRI

Chiarimenti riguardanti obbligo di adesione al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

Con la presente, lo studio Labhor viene ad informarVi quanto segue.

Il Decreto emanato il 24 aprile 2014 dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare descrive le modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale, specificando le categorie dei soggetti obbligati ad aderire al sistema in oggetto ed adotta le disposizioni attuative dell’articolo 188-ter comma 3, del D.lgs 152 del 2006.

In particolare esclude, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera pp) del D.lgs 152 del 2006, e quindi vengono esonerati dalla partecipazione al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

L’articolo 2135 del codice civile, in particolare precisa il termine “imprenditore agricolo”, includendo in tale definizione chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse.

Pertanto sulla base dell’articolo 183, comma 1, lettera pp) del D.lgs 152/2006 le imprese agricole, sono esonerate dalla partecipazione al SISTRI, purché si avvalgano di un sistema organizzato di raccolta per specifiche tipologie di rifiuti. Tale accordo di programma o convenzione-quadro dovrà essere certificato da un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.

Per qualsiasi chiarimento o informazione a riguardo, lo Studio Labhor è a vostra disposizione.

 

ABILITAZIONE UTILIZZO FITOFARMACI

IMPORTANTE


Informativa relativa alla formazione per l’utilizzo dei fitofarmaci e prodotti tecnici in agricoltura.

Con la presente, veniamo ad informarVi che il Decreto Legislativo n°150 del 14/08/2012 in attuazione della direttiva 2009/128/CE il quale istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei prodotti tecnici in agricoltura in via transitoria per il 2014 e obbligatoria dal 2015 sarà istituito un sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti.

 

Pertanto sarà obbligatorio anche per chi utilizza i prodotti fitosanitari e non solo per l’acquisto di tali prodotti frequentare specifico corso per il rilascio del patentino.

Per qualsiasi chiarimento o informazione a riguardo, lo Studio Labhor è a vostra disposizione.