COVID-19 – DL 16 Settembre 2021 Green pass ed obbligo nei luoghi di lavoro pubblici e privati

A seguito dell’emanazione dell’ultimo Decreto Legge 16 Settembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato l’obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati.


Il decreto legge entrerà in vigore dal 15 Ottobre 2021 e vi rimarrà fino al 31 Dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, se non prorogato.

 OBBLIGO DI GREEN PASS

L\’obbligo di Green pass vale per:

– per l\’ingresso nei luoghi di lavoro di tutti i lavoratori del settore pubblico e privato: sono inclusi gli autonomi e i collaboratori familiari (colf, badanti, baby sitter, volontari e partite iva),

le Autorità amministrative indipendenti, comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Banca d’Italia. Si applica anche agli enti pubblici economici e agli organi di rilievo costituzionale. L’obbligo è esteso anche ai titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

– per chi svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nella Pa o da privati, anche con contratti esterni,

– negli uffici giudiziari. Magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori di Stato, componenti delle commissioni tributarie non potranno accedere agli uffici senza green pass. Le disposizioni si applicano anche ai magistrati onorari, mentre non si applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo,

– per tutte le categorie, dall\’idraulico, all\’elettricista che svolga il suo lavoro nel pubblico e nel privato. La norma dispone infatti che “chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato ha l’obbligo, ai fini dell\’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde”. Anche l\’abitazione è considerata in quel caso un luogo di lavoro e quindi la certificazione è richiesta. Dovrà chiederla chi fa entrare i lavoratori in casa.

per le partite Iva. Il pass vale anche per gli studi professionali e per i fornitori.

per accedere al pronto soccorso, anche se muniti di certificato verde, si può entrare solo con il risultato negativo di un tampone. Fanno eccezione solo i casi di oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza, valutati dal personale sanitario.

– per partecipare a matrimoni e comunioni per tutte le persone maggiori di 12 anni, mentre invece i minori di 12 anni sono esentati dall’obbligo di green pass. Così come per tutte le altre attività per le quali erano già esplicitamente esentati a norma di legge, come i ristoranti e le piscine al chiuso, le palestre, i musei, i teatri, i cinema ecc.

 
VALIDITÁ DEL GREEN PASS

Per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale il certificato verde è valido un anno dalla data dell’ultima somministrazione, grazie alla previsione introdotta nella fase di conversione in legge del primo decreto Covid. Anche per il vaccino a dose unica J&J.

I guariti dal Covid non dovranno più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino anticovid per avere il green pass, ma lo otterranno subito dopo la prima somministrazione.

La certificazione verde che arriva dopo un tampone molecolare o antigenico rapido negativo è valida 48 ore dall’ora del prelievo del tampone. Il governo ha già dato parere favorevole all’estensione a 72 ore della validità solo del tampone molecolare (si tratta di un emendamento al decreto green pass in Parlamento).

Dopo la prima dose di vaccino si devono attendere 15 giorni dalla prima dose anticovid per avere il green pass.

 

   I CONTROLLI

Sono i datori di lavoro ad essere tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Il controllo viene effettuato anche sui soggetti che svolgono formazione o volontariato. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. Le modalità di verifica vanno definite entro metà ottobre. Nel privato si potrebbe utilizzare la app «VerifiCa19» già impiegata per treni e ristoranti mentre nel pubblico si potrebbe impiegare la app già sviluppata per le verifiche nelle scuole.

 

   LE SANZIONI

Sul fronte multe, è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro per i lavoratori che accedono al luogo di lavoro senza Green Pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Nel privato il lavoratore è sospeso dalla prestazione lavorativa, fin dal primo giorno di mancata esibizione del Green pass.

Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per quanto riguarda lo stipendio lo stop scatta subito.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti la sospensione dall’attività lavorativa scatta dal quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde e la durata può corrispondere a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione. E comunque per un periodo non superiore a 10 giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Il datore di lavoro, solo nelle imprese con meno di 15 dipendenti. può sostituire il lavoratore sospeso.

 

Per chi presenta una certificazione verde falsa, può incorrere i due possibili frodi: contraffare o acquistare un certificato falso; spacciarsi per un’altra persona mostrando la certificazione di un’altra persona. Chi falsifica una certificazione verde rischia di incorrere nel reato di falsità materiale commessa dal privato: la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, ridotta fino a un terzo. Chi usa un pass falso senza aver preso parte alla contraffazione commette il reato di uso di atto falso, ma le pene sono ulteriormente ridotte di un terzo. Sono reati procedibili d\’ufficio: chiunque potrà denunciare la falsa certificazione, sia il personale addetto al controllo, sia qualsiasi altra persona.

 

A carico di chi utilizza la certificazione di altri potrebbe applicarsi anche il reato di sostituzione di persona, punito con la reclusione fino a un anno. Per il delitto di sostituzione di persona non sono necessari i raggiri tipici della truffa. Quindi esibire un certificato verde di un’altra persona può far scattare il reato di sostituzione di persona.

I lavoratori privati che non presentano il green pass non saranno licenziati, ma saranno sanzionati: sanzioni pecuniarie e sospensioni per assenza ingiustificata. Non è previsto il licenziamento.

Per le farmacie che non rispettano per i tamponi i prezzi calmierati stabiliti nei protocolli d’intesa, è prevista una sanzione amministrativa da mille a 10mila euro. Il prefetto può anche disporre la chiusura dell’attività per 5 giorni, compatibilmente con le esigenze di continuità del servizio.

 

   I TAMPONI

Il tampone sarà gratuito solo per le persone fragili.

Il tampone molecolare, il “più affidabile per la diagnosi di infezione da coronavirus”, si esegue “su un campione prelevato con un tampone a livello naso/oro-faringeo. Può essere analizzato “solo in laboratori altamente specializzati, individuati dalle autorità sanitarie, e richiede in media dalle due alle sei ore dal momento in cui il campione viene avviato alla processazione in laboratorio”. Nella pratica il risultato può essere comunicato anche dopo qualche giorno. Il pass è stato allungato da 48 a 72 ore di validità.

Il tampone rapido/antigenico è basato “sulla ricerca, nei campioni respiratori, di proteine virali (antigeni). Le modalità di raccolta del campione sono del tutto analoghe a quelle dei test molecolari (tampone naso-faringeo), i tempi di risposta sono molto brevi (circa 15 minuti), ma la sensibilità e specificità di questo test sembrano essere inferiori a quelle del test molecolare. Il prezzo calmierato per i tamponi rapidi/antigenici nelle farmacie convenzionate è stato prorogato dal 30 settembre al 31 dicembre 2021. Si pagano 15 euro per gli adulti e 8 euro dai 12 ai 18 anni. Il pass è valido 48 ore.

Anche il tampone salivare ora serve per ottenere la certificazione verde, è una delle novità che arrivano dalla conversione in legge del primo decreto green pass. L’analisi sulla saliva è una valida alternativa al classico tampone molecolare quando la carica virale è alta. Per il costo, secondo le informazioni rese note da AltroConsumo, si va dai 64 a 105 euro a seconda delle Regioni. In Emilia-Romagna raggiunge i 105 euro. Il pass è valido 48 ore.

C’è l’obbligo di tampone anche per accedere al pronto soccorso. Con la conversione in legge del primo decreto green pass è arrivato l’obbligo di tampone negativo, anche se muniti di green pass, per entrare nei pronto soccorso. Fanno eccezione solo i casi di oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza, valutati dal personale sanitario.

Si ricorda che le varie Prefetture tramite gli Organi di Vigilanza sono state incaricate dal Governo ad effettuare controlli nelle aziende per verificare l’effettiva applicazione delle procedure anti COVID-19 con il rischio della chiusura temporanea delle attività in caso di inadempienze.

Agenti Cancerogeni e mutageni

Lo studio Labhor viene ad informarVi che il 24/06/2020 è entrato in vigore il D. Lgs. 1 Giugno 2020 n. 44 di attuazione della direttiva 2017/2398 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi da agenti cancerogeni o mutageni.

 

Il D. Lgs. 1 Giugno 2020 n. 44 viene a modificare il D.Lgs. 81/2008, sia sostituendo il comma 6 dell’art. 242 relativamente agli accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche, sia sostituendo integralmente l’allegato XLII (elenco di sostanze, miscele e processi) e l’allegato XLIII (valori limite di esposizione professionale).

 

Riguardo al comma 6 dell’art. 242, il nuovo decreto stabilisce quanto segue: “il medico competente segnala, ove ne ricorrono le condizioni, la necessità che la sorveglianza sanitaria prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.”

 

Riguardo invece all’allegato XLII, nell’elenco di sostanze, miscele e processi (vedi pagina successiva) sono stati inseriti “lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.”

 

Infine, rimandiamo alla lettura integrale del nuovo allegato XLIII dove sono inseriti i limiti di esposizione professionale previsti dalla direttiva (UE) 2017/2398 (vedi pagina successiva).

 

Si raccomanda pertanto di verificare presso la Vostra azienda quali sostanze vengono classificate cancerogene, sulla base delle schede di sicurezza in Vostro possesso in modo da attuare il D.Lgs. 1 Giugno 2020 n. 44.

 

ALLEGATO XLII

Elenco di Sostanze, Miscele e Processi

 

Elenco di sostanze, miscele e processi

1. Produzione di auramina con il metodo Michler.

2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.

3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.

4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.

5. Il lavoro comportante l’esposizione a polveri di legno duro.

6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.

Messa in esercizio degli Impianti di terra e dei Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

                 Lo Studio Labhor, ricorda l’obbligo da parte dei Datori di lavoro riguardo la messa in esercizio degli Impianti di terra e dei Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, tramite l’invio della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico rilasciata dall’installatore all’unità operativa territoriale Inail competente (Uot).

Inoltre si ricorda anche l’obbligo delle verifiche periodiche di legge degli impianti di terra da far effettuare agli Organismi abilitati oppure alle AUSL locali.

La periodicità dell’effettuazione delle verifiche è biennale per gli ambienti a maggior rischio d’incendio, mentre per le altre attività le verifiche hanno periodicità quinquennale.

Tali verifiche tuttavia non sono da confondere con la normale manutenzione periodica degli impianti elettrici eseguibile a da un semplice elettricista o da personale qualificato

Autocertificazione vaccini insegnanti, docenti e ATA

Con la presente, lo Studio Labhor, viene ad informarVi che il MIUR ( Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca ) ha provveduto il 17 agosto dello scorso anno a trasmettere a tutte le scuole la circolare contenente le indicazioni circa l’attuazione del decreto-legge n.73 del 7 giugno 2017, poi modificato nella legge n. 119 del 31 Luglio 2017 in materia di prevenzione vaccinale.

 

In base a ciò viene quindi confermato dal MIUR, l’operatività del comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto obbligo dei vaccini a scuola che estende la sua efficacia anche al corpo scolastico, docenti, insegnanti, professori e personale ATA, che dovranno pertanto presentare obbligatoriamente alla scuola dove lavorano un modulo di autocertificazione attestante la propria situazione vaccinale.

 

Il modulo di Autocertificazione insegnanti e per tutti i dipendenti della scuola, docenti, professori, personale ATA, è stato allegato alla circolare MIUR del 16 agosto 2017. Il modulo, che troverete in allegato all’ informativa è una dichiarazione sostitutiva di notorietà che gli operatori scolastici devono consegnare a scuola.

 

Si raccomanda pertanto all’istituto scolastico di verificare e tenere monitorata la situazione vaccinale del corpo docente e ATA che opera presso l’istituto stesso.

Obbligo prova di evacuazione

La prova di evacuazione è uno strumento di prevenzione molto importante a disposizione delle aziende in ambito di sicurezza sul lavoro, obbligatoria per alcune tipologie di attività.

 

La normativa vigente in materia di gestione delle emergenze è il DM del 10 marzo 1998, che prevede che i Datori di Lavoro provvedano all’adozione di misure organizzative e gestionali da attivare in caso di incendio in azienda. Tutte queste misure devono essere contenute nel cosiddetto Piano di Emergenza.

 

La Prova di Emergenza è obbligatoria in tutte le aziende che occupano 10 o più dipendenti, oltre che nelle attività dove vengono svolte mansioni che ricadono sotto il controllo del corpo dei Vigili del Fuoco (DPR 151/2011, C.P.I. – Certificato Prevenzione Incendi). Tale prova deve essere effettuata con cadenza annuale.

 

Lo svolgimento della prova di evacuazione, che deve essere verbalizzato, ha contenuti piuttosto precisi. L’obiettivo della prova deve essere di:

·         Percorrere le vie d’uscita;

·         Identificare (ove presenti) le porte resistenti al fuoco;

·         Identificare la posizione in azienda dei dispositivi di allarme;

·         Individuare l’ubicazione delle diverse attrezzature di spegnimento.

 

La prova deve essere condotta dai membri della Squadra di Emergenza aziendale.

Comunicazione riguardante l’installazione di impianti audiovisivi e/o di altri strumenti di controllo

Con la presente lo studio Labhor, in considerazione del sempre più attuale tema, nell’ambito del rapporto di lavoro, relativo alla geolocalizzazione dei veicoli aziendali effettuata dal datore di lavoro nei confronti del dipendente che si ritrovi ad utilizzare detti mezzi per lo svolgimento dell’attività lavorativa, viene a ricordarVi che l’installazione di telecamere di videosorveglianza e/o di altri strumenti di controllo, da parte di un’azienda, qualora interessi lavoratori presenti, deve essere attuata nel rispetto delle norme dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).

 

Pertanto, se si rende necessario sia l’installazione di impianti audiovisivi, sia di strumenti di monitoraggio che, per mezzo di apparecchiature satellitari installate all’interno dei veicoli, permettano di individuarne l’esatta posizione, a norma del nuovo art. 4 della Legge n. 300/1970 può essere predisposta solo ai fini della sicurezza; o per la tutela del patrimonio aziendale; o per esigenze organizzative e produttive.

 

A tal fine, è obbligatorio presentare un’istanza di autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi e/o altri strumenti di controllo (GPS sui mezzi aziendali) presso la Direzione Provinciale del Lavoro, nel quale si andrà a dichiarare le motivazioni che rendono necessario l’utilizzo di strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori e dove si andranno a dichiarare le modalità con cui si effettuerà nello specifico tale installazione.

 

Per la redazione e presentazione dello specifico modulo presso l’Ispettorato del Lavoro, potrete avvalerVi dell’esperienza e della professionalità del nostro studio.

Informativa Norma ISO 45001

Con la presente lo studio Labhor viene a ricordarVi che il 12 Marzo 2018 è stato pubblicato il primo standard internazionale dedicato alla gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La nuova ISO 45001 “ Sistemi di Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro “ sostituisce lo Standard BS OHSAS 18001 finora in uso per l’implementazione dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

            Le aziende certificate secondo lo Standard BS OHSAS 18001 avranno tempo fino al 12 Marzo 2021 per effettuare il passaggio alla nuova versione: a partire da tale data i certificati rilasciati secondo il vecchio standard non saranno più validi. Sarà tuttavia possibile ottenere la certificazione secondo il vecchio standard per tutto il triennio in corso, ma i certificati scadranno comunque a settembre 2021.

            L’obiettivo generale che la UNI ISO 45001 si prefigge è quello di innalzare complessivamente il livello di conoscenza e cultura organizzative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di ridurre gli eventi infortunistici e accrescere il benessere del personale.

            La norma è rivolta a quelle organizzazioni che desiderano istituire, attuare e mantenere un sistema di gestione per migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro, eliminare i pericoli e minimizzare i rischi per la salute e sicurezza (SSL) cogliere le opportunità per la gestione della sicurezza e prendere in carico le non conformità del sistema di gestione per la SSL associate alle proprie attività.

            E’ previsto un periodo di transizione dalla OHSAS 18001 alla ISO 45001 di 3 anni a partire dal 12 marzo 2018. Quindi, tutte le nuove certificazioni rilasciate secondo lo standard OHSAS 18001 durante il periodo di transizione, dovranno avere come data di scadenza quella ultima del periodo di migrazione : 11 marzo 2021.

            L’implementazione di un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro, in accordo alla norma ISO 45001, consentirà ad un’organizzazione di :

–        Sviluppare e applicare concretamente una politica in materia di salute e sicurezza sul lavoro

–        Stabilire processi sistematici che considerino il contesto aziendale, permettendo di considerare efficacemente rischi e opportunità, requisite legali e di altra natura.

–        Stabilire controlli operativi per gestire i rischi relativi alla salute e alla sicurezza in azienda

–        La creazione di una cultura della prevenzione, della salute e della sicurezza che incoraggi i lavoratori a svolgere un ruolo attivo

–        Il maggior impegno dei vertici aziendali a migliorare la performance di salute e sicurezza sul lavoro

–        La riduzione degli incidenti sul lavoro

–        La diminuzione dell’assenteismo e del turnover e quindi più alta produttività

–        La riduzione dei costi e dei premi assicurativi

–        Assicurare che i lavoratori svolgano un ruolo attivo nelle questioni di salute e sicurezza

–        La capacità di soddisfare gli obblighi legali e normativi dell’organizzazione

–        Miglioramento dell’immagine e della reputazione.

                        La UNI ISO 45001 rafforza l’approccio gestionale e organizzativo per sostenere l’adozione             di una cultura di impresa che guardi alla salute e alla sicurezza sul lavoro non solo come ad       un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi e a            un’opportunità di             miglioramento e crescita complessiva delle performance aziendali.

                        In particolare per quanto riguarda :

–         Leadership

–        Coinvolgimento dei lavoratori

–        Valutazione dei rischi

–        Gestione dell’outsourcing

                        Possiamo quindi affermare che con la norma ISO 45001 si chiude il cerchio delle ISO 9001          (Qualità) ISO 14001 ( Ambiente ) ed una opportunità per gestire e per pianificare il miglioramento     della normativa cogente in materia di salute e sicurezza.

                        La ISO 45001 è destinata a superare le linee guida UNI INAIL, la OHSAS 18001 ed a trovare     una sua collocazione nell’art 30 ( Modelli di organizzazione e di gestione ) del D.Lgs 81/08 ed            inoltre ad essere destinataria degli incentivi e degli sconti sul premio INAIL.

                        L’impegno del management deve essere assicurato e verificabile dall’applicazione di    disposizioni precise ed esigibili all’atto della certificazione.

                        Negli ultimi anni l’adozione e la certificazione di un sistema di gestione in tema di salute e      sicurezza è diventato una necessità per gran parte delle organizzazioni ed ha avuto un impatto                     rimarchevole su di esse e su come svolgono la propria attività.

Informativa generale sulle scadenze dei principali corsi previsti per la sicurezza e igiene sul lavoro

Con la presente lo studio Labhor viene a segnalarvi i riferimenti in materia di formazione

all’igiene e sicurezza sul lavoro mediante le seguenti tabelle, riepilogative ma non esaustive, dei principali

corsi di formazione previsti dalla normativa vigente, per poter verificare la regolarità nelle vostre aziende.

Tabella 1 – Corsi Base

SOGGETTO

ORE FORMATIVE MINIME

AGGIORNAMENTO OGNI

ORE DI AGGIORNAMENTO

DIRIGENTE

16 ORE

5 ANNI dalla formazione base del dirigente (anche per la formazione effettuata prima del 2012 ma conforme all’accordo)

6 ORE

PREPOSTO

8 ORE in aggiunta a quelle previste in quanto lavoratore

5 ANNI dalla formazione base del preposto (anche per la formazione effettuata prima del 2012 ma conforme all’accordo)

6 ORE

LAVORATORE

Rischio basso

8 ORE

5 ANNI dalla formazione generica e specifica (anche se la formazione effettuata prima del 2012 ma conforme all’accordo)

6 ORE

Rischio medio

12 ORE

Rischio alto

16 ORE

ANTINCENDIO

Rischio basso

4 ORE

OGNI 5 ANNI

ADEGUATO AL RISCHIO ai sensi della Circolare Ministeriale n. 12653 del 23/02/2011

Rischio medio

8 ORE

Rischio alto

16 ORE

PRIMO SOCCORSO

Gruppo A

16 ORE

3 ANNI, almeno per quanto riguarda la capacità d’intervento pratico

6 ORE (parte pratica)

Gruppo B

12 ORE

4 ORE (parte pratica)

Gruppo C

12 ORE

4 ORE (parte pratica)

RSPP

Rischio basso

16 ORE

5 ANNI

6 ORE

Rischio medio

32 ORE

10 ORE

Rischio alto

48 ORE

14 ORE

RLS

32 ORE

1 ANNO

4 ORE (<50 dipendenti)

8 ORE (>50 dipendenti)

Tabella 2 – Corsi Macchine parte 1

 

MACROAREA ATTREZZATURE

SOTTOAREA ATTREZZATURE

ORE FORMATIVE MINIME

AGGIORNAMENTO OGNI

ORE DI AGGIORNAMENTO

PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI

PLE che operano con stabilizzatori

8 ORE

(4+4)

5 ANNI

4 ORE (1+3)

PLE che operano senza stabilizzatori

8 ORE

(4+4)

5 ANNI

4 ORE (1+3)

Abilitazione all’uso di ambedue le precedenti

10 ORE

(4+6)

5 ANNI

DA SVOLGERSI SEPARATAMETE

4 ORE (1+3)

4 ORE (1+3)

CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO

Carrelli industriali semoventi

12 ORE

(8+4)

5 ANNI

4 ORE (1+3)

Carrelli semoventi a braccio telescopico

12 ORE

(8+4)

5 ANNI

4 ORE (1+3)

Carrelli / sollevatori / elevatori semoventi telescopici rotativi

12 ORE

(8+4)

5 ANNI

4 ORE (1+3)

Abilitazione all’uso di tutte le tipologie precedenti

16 ORE

(8+8)

5 ANNI

DA SVOLGERSI SEPARATAMETE

4 ORE (1+3)

4 ORE (1+3)

4 ORE (1+3)

POMPA PER CALCESTRUZZO

Pompa per calcestruzzo

14 ORE

(7+7)

5 ANNI

4 ORE (1+3)

TRATTORI AGRICOLI FORESTALI

Trattori a ruote

8 ORE

(3+5)

5 ANNI

4 ORE (1+3)

Trattori a cingoli

Nuove disposizioni relative all’apposizione e rimozione di segnaletica in presenza di traffico veicolare

 Con la presente, lo Studio Labhor, viene ad informarVi che il 13 Febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo D.M. del 22 Gennaio 2019, in vigore dal 15 Marzo 2019 recante le nuove disposizioni relative a revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale per le attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Si invitano pertanto le nostre aziende clienti che svolgono tale attività, a prendere visione del decreto in allegato alla presente informativa e di organizzarsi, tramite il nostro supporto, per procedere con l’aggiornamento della procedura “Norme di sicurezza per trasporto, posa e rimozione della segnaletica” e per procedere ad una adeguata informazione, formazione e addestramento del personale corrispondente ai nuovi criteri previsti dal D.M. suddetto.

Informativa sull’obbligo del registro antincendio

Con le nuove modifiche introdotte in materia di Antincendio sono stati emessi nuovi obblighi di legge riguardo al Registro Antincendio.

 

Oggi, l’obbligo di tenere un Registro Antincendio è esteso a tutte le attività produttive, anche a quelle non soggette a Controllo di Prevenzione Incendi.

 

Il Registro Antincendio deve essere compilato e custodito da Persona Responsabile, che secondo la norma UNI 9994:2013, può essere sia l\’utilizzatore sia il proprietario dell’immobile.

 

Il Registro deve essere sempre presente presso l\’attività e tenuto a disposizione dell\’autorità competente.

 

Secondo il Decreto 3 agosto 2015, nel Registro Antincendio devono essere annotati:

–        i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi antincendio (estintori o altri dispositivi presenti in azienda), attrezzature e altre misure antincendio adottate;

–        le attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi della normativa vigente per le attività lavorative;

–        le prove di evacuazione.