DISCIPLINA DELL’ALBO DELLE IMPRESE FORESTALI DELL’EMILIA-ROMAGNA

      Informativa sulla disciplina dell’Albo delle imprese forestali dell’Emilia-Romagna

        Con la delibera regionale 1021_2015 viene disciplinato l’Albo delle imprese forestali dell’Emilia – Romagna, istituito dall\’articolo 3-bis) della L.R. n. 30/1981.

La direttiva definisce i requisiti per l’iscrizione all’Albo delle imprese forestali, le quali vengono distinte secondo le seguenti categorie:

 

Categoria A:

 

Imprese, anche individuali, che svolgono le attività forestali elencate al precedente comma 1 in via continuativa o prevalente

 

Categoria B:

 

Imprese, anche individuali o cooperative, che occupino, anche a tempo determinato, almeno n. 3 addetti o soci/lavoratori che svolgano le attività forestali in via continuativa o prevalente, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni nazionali di maggior rappresentanza del settore

 

Categoria C:

 

Imprese agricole come definite all\’articolo 2135 del codice civile, iscritte all’anagrafe delle aziende agricole (ai sensi del D.P.R. 503/1999) e in possesso di partita IVA, con centro aziendale ubicato in Emilia-Romagna e che operano in ambito agricolo e forestale in via continuativa o prevalente

 

L ’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per:

 

 

a)     eseguire servizi e lavori pubblici forestali affidati da pubbliche amministrazioni, ferma restando l’applicazione dell’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006, degli articoli 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 per le relative categorie di lavori, e dell’art. 49 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006;

b)      ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà pubblica, ai sensi dell\’articolo 7, comma 1, del d.lgs. n. 227/2001;

c)     presentare domande o comunicazioni, direttamente, attraverso la procedura informatizzata, anche in sostituzione dei proprietari dei boschi e secondo quanto riportato nella direttiva che disciplina l’uso del sistema informativo, per utilizzazioni di tipo commerciale con le modalità previste dagli artt. 2) e 3) delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;

d) eseguire servizi e lavori forestali su aree in possesso di privati.

In particolare l’iscrizione ad una delle 3 categorie permette di:

–        per la categoria A di eseguire le attività previste alle lettere c) e d);

–        per la categoria B di eseguire le attività previste alle lettere a), b), c), d);

–        per la categoria C di eseguire le attività previste alle lettere b), c), d).

 

 

La normativa che regola l’iscrizione all’Albo delle Imprese forestali prevede obblighi di formazione per le Imprese interessate.

 

I percorsi formativi riconosciuti dalla Regione contengono insegnamenti teorici ed esercitazioni pratiche. Sono tenute verifiche di apprendimento intermedie e finali per valutare la conoscenza delle giuste procedure operative nonché dei principali aspetti normativi necessari al rilascio dei “Certificati di competenza

 

Per le Imprese iscritte nella Categoria B, a partire dal 01/07/2018, sia per il mantenimento che per le nuove iscrizioni, la capacità tecnica-professionale dovrà essere dimostrata da: 

–        idonea documentazione attestante la presenza nel proprio organico di almeno un addetto in possesso di qualifica di Operatore forestale (durata complessiva n. 240 ore), suddiviso in 4 “Unità di competenza” (Configurazione del cantiere forestale; Strutturazione del cantiere forestale; Taglio, allestimento del legname; Concentramento e movimentazione all’imposto)

–        idonea documentazione attestante la presenza nel proprio organico di almeno due addetti in possesso della certificazione dell’Unità di Competenza “Taglio, allestimento del legname”, riconosciuto dalla Regione all’interno del percorso formativo per l’ottenimento della qualifica di Operatore forestale. 

 

 

Dopo tale data non saranno più accettate richieste di iscrizione attraverso il riconoscimento dell\’esperienza lavorativa e per le Imprese già iscritte che non risulteranno in possesso dei requisiti di cui sopra sarà avviato il procedimento di cancellazione dall’Albo.

 

Per le Imprese iscritte nelle Categorie A e C, a partire dal 01/01/2021, la capacità tecnica-professionale dovrà essere dimostrata da idonea documentazione attestante la presenza nel proprio organico di almeno due addetti in possesso della certificazione dell’Unità di Competenza “Taglio, allestimento del legname”, riconosciuto dalla Regione all’interno del percorso formativo per l’ottenimento della qualifica di Operatore forestale, anche in questo caso sia per il mantenimento che per le nuove iscrizioni. 

Per ottenere le certificazioni relative alle singole “Unità di Competenza” potrebbe essere necessario dover frequentare più di un corso di formazione, a seconda della durata e dei contenuti dei singoli pacchetti formativi.