Con le nuove modifiche introdotte in materia di Antincendio sono stati emessi nuovi obblighi di legge riguardo al Registro Antincendio.
Oggi, l’obbligo di tenere un Registro Antincendio è esteso a tutte le attività produttive, anche a quelle non soggette a Controllo di Prevenzione Incendi.
Il Registro Antincendio deve essere compilato e custodito da Persona Responsabile, che secondo la norma UNI 9994:2013, può essere sia l\’utilizzatore sia il proprietario dell’immobile.
Il Registro deve essere sempre presente presso l\’attività e tenuto a disposizione dell\’autorità competente.
Secondo il Decreto 3 agosto 2015, nel Registro Antincendio devono essere annotati:
– i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi antincendio (estintori o altri dispositivi presenti in azienda), attrezzature e altre misure antincendio adottate;
– le attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi della normativa vigente per le attività lavorative;
– le prove di evacuazione.