Informativa sull’obbligo del registro antincendio

Con le nuove modifiche introdotte in materia di Antincendio sono stati emessi nuovi obblighi di legge riguardo al Registro Antincendio.

 

Oggi, l’obbligo di tenere un Registro Antincendio è esteso a tutte le attività produttive, anche a quelle non soggette a Controllo di Prevenzione Incendi.

 

Il Registro Antincendio deve essere compilato e custodito da Persona Responsabile, che secondo la norma UNI 9994:2013, può essere sia l\’utilizzatore sia il proprietario dell’immobile.

 

Il Registro deve essere sempre presente presso l\’attività e tenuto a disposizione dell\’autorità competente.

 

Secondo il Decreto 3 agosto 2015, nel Registro Antincendio devono essere annotati:

–        i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi antincendio (estintori o altri dispositivi presenti in azienda), attrezzature e altre misure antincendio adottate;

–        le attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi della normativa vigente per le attività lavorative;

–        le prove di evacuazione.